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Corrispondenza tra patente e libretto: un po’ di chiarezza

maurizio_lupi

È uno dei temi più dibattuti delle ultime settimane in rete. Stiamo parlando della nuova norma approvata dal Governo relativa alla corrispondenza tra patente e libretto di guida, che è entrata in vigore oggi. Ma che cosa prevede esattamente il nuovo provvedimento? E chi riguarda? Mocauto Group lo ha chiesto a Steno Dondè, avvocato civilista milanese e titolare dello studio Dondè e Stella.

Può raccontarci da dove nasce questo provvedimento?

«Tutto nasce da un obbligo introdotto a carico dei proprietari di autoveicoli dall’art. 94, comma 4bis del Codice della Strada, previsto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120. Norma particolarmente complessa, che non era ancora entrata in vigore, sulle cui modalità di interpretazione e applicazione si è pronunciata una circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, la n. 15513 del 10 luglio 2014».

Che cosa stabilisce la circolare?

«Leggendola, è facile comprendere come tutto l’allarmismo emerso negli ultimi giorni sia ingiustificato. L’obbligo di annotazione sul libretto riguarda solo quei soggetti che utilizzano una vettura intestata ad altri in forza di un “atto”, che può essere un comodato gratuito o un noleggio a lungo termine. In assenza di un atto di questo genere, non esiste nulla da annotare sul libretto di circolazione e, quindi, nemmeno il relativo obbligo e le pesanti sanzioni di cui parlano i media in questi giorni».

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Come mai è stata introdotta questa norma?

«La ragione della norma, secondo i rumors del governo, è quella di fare emergere quei soggetti che, pur essendo nullatenenti, utilizzano auto di lusso intestate a società di comodo».

Quali soggetti riguarda in particolare?

«Il problema della corrispondenza necessaria tra patente e libretto riguarda solo le società di noleggio a lungo termine e le aziende che consentono ai propri dipendenti l’utilizzo (a qualsiasi titolo) delle vetture intestate all’azienda. Nessuna formalità, invece, per le famiglie: l’utilizzo dell’auto da parte di familiari conviventi non comporta la necessità di annotare sul libretto di circolazione il nominativo del coniuge o dei figli».

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Che cosa dovranno fare i soggetti coinvolti?

«La norma entra in vigore oggi, 3 novembre 2014. Chi ha un’auto in comodato gratuito o in noleggio a lungo termine dovrà provvedere (gli incombenti saranno a carico delle aziende proprietarie delle auto interessate) a registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi utilizza l’auto di proprietà altrui in maniera sistematica, ovvero per oltre 30 giorni. I costi di questa annotazione sono modesti, meno di 30 euro, ma si tratta di un’ulteriore complicazione nella vita delle aziende, di cui non si sentiva il bisogno».

E quali sono, infine, i casi in cui le società di noleggio a lungo termine e le aziende saranno esentate?

«La norma si applica agli atti di disposizione di veicoli che vengono posti in essere tra le parti (proprietario e utilizzatore) a decorrere dal 3 novembre 2014. Tutti gli atti già in essere sono esentati dall’obbligo di annotazione e non rischiano nulla. La norma del Codice della strada, inoltre, non si applica in tutti i casi di trasferimento di disponibilità: sono esenti soggetti che effettuano attività di autotrasporto; sono coinvolti invece tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali, mentre sono esentati dall’obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi».